Con la sospensione del mutuo casa la quota interessi della rata è a carico del Fondo di Solidarietà per la parte relativa al tasso Euribor o tasso BCE (mutui variabili) oppure Eurirs (mutui fissi), mentre il mutuatario ricomincerà poi a pagare la quota capitale, lo spread e le normali spese.
Chi sono i beneficiari della sospensione del mutuo per difficoltà economiche dovute a perdita o sospensione del lavoro, riduzione del fatturato, problemi di salute, è un'ampia platea di consumatori definita con precisione dagli articoli 475 e seguenti della legge n. 244 del 22 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), le cui norme sono state in seguito modificate e integrate.
Sospensione mutuo: requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà
Per l'emergenza Covid ci sono regole apposite per la sospensione del mutuo introdotte col Decreto n.18 del 17 marzo 2020 Cura Italia: prorogate più volte, sono valide anche nel 2023 e modificano alcune condizioni in modo da rendere più facile l'accesso al Fondo di Solidarietà.Le regole di accesso al Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa sono le seguenti:
- importo del mutuo erogato non oltre i 400mila euro (in precedenza 250mila euro - vale per ogni tipologia di mutuo casa)
- l'immobile deve essere abitazione principale non di lusso, quindi non nelle categorie catastali A1, A8, A9 [NB: prima casa e abitazione principale sono concetti differenti a livello legale e fiscale, anche se spesso nella realtà delle famiglie coincidono; per l'accesso a questo fondo si richiede appunto che si tratti di un immobile ad uso residenziale qualificato come prima casa per l'acquirente ed adibito a sua abitazione principale)
- mutuo attivo da almeno un anno: per 24 mesi questo requisito è stato sospeso, come previsto dall'articolo 12, comma 2, del DL n. 23/2020, ma dal 10 aprile 2022 è di nuovo richiesto
La sospensione del mutuo si può chiedere solo per acquisto casa, sono esclusi i mutui ristrutturazione, costruzione, surroga e sostituzione, i mutui liquidità. Nel caso di mutui misti, ad esempio per acquisto e ristrutturazione, la sospensione è solo per la quota relativa all'acquisto.
In caso di decesso del mutuatario, gli eredi diventati mutuatari per successione possono chiedere la sospensione del mutuo se rispettano i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo di Solidarietà.
Fondo di Solidarietà sospensione mutui casa, non si può accedere se:
- si ha già utilizzato agevolazioni pubbliche per un periodo superiore ai 18 mesi: dunque se si è sospeso per meno tempo si può fare domanda per il Fondo (fino al 31 dicembre 2023 questa regola non vale: modifica per emergenza Covid)
- si ha un'assicurazione sul rimborso del mutuo
- si hanno avuto ritardi nei pagamenti per un periodo superiore a 90 giorni, una procedura esecutiva avviata sull'immobile ipotecato, una risoluzione del contratto
- si ha una assicurazione sul rischio che si verifichino le ipotesi sopra descritte, qualora l'assicurazione copra almeno le rate di cui si chiede la sospensione e sia efficace nel periodo stesso della sospensione
Quando si può richiedere la sospensione del mutuo
Se il mutuatario si trova in una delle seguenti situazioni, può chiedere la sospensione della rata del mutuo per 18 mesi:- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (tranne i casi di risoluzione consensuale o per raggiunto limite di età, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa, con stato di disoccupazione)
- morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore all'80% del mutuatario o di uno degli intestatari (nel caso di mutuo cointestato)
Sospensione del mutuo per emergenza Covid
Le condizioni di accesso al Fondo di Solidarietà per Sospensione Mutuo su esposte sono state integrate con queste nuove, anch'esse valide fino al 31 dicembre 2023 e che potranno essere modificate in base a come si evolverà la situazione sanitaria e di conseguenza quella economica:- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari ad una riduzione almeno del 20% dell'orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- 6 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
- 12 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
- 18 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro oltre 303 giorni lavorativi consecutivi
La sospensione del mutuo per lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali è di 9 mesi (domandabile fino al 31 dicembre 2023) se viene accertata una riduzione media giornaliera del fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 oppure nel tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l’emergenza Covid-19.
Fino al 31 dicembre 2023 non serve presentare la dichiarazione ISEE per la domanda di sospensione mutuo col Fondo di Solidarietà, perché il limite dei 30.000 euro l'anno è stato sospeso per emergenza Covid.
Sempre fino a tale data, eventuali precedenti sospensioni del mutuo non verranno conteggiate nel raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi a condizione che il pagamento sia regolare da almeno tre mesi al momento della domanda. Inoltre verrà consentita la sospensione anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.
Quante volte si può sospendere il pagamento del mutuo?
La sospensione della rata con il Fondo di Solidarietà può essere richiesta non più di due volte nel corso del piano di ammortamento del mutuo. Questo quanto precisa la Consap a riguardo:Nel caso in cui non sia ripreso il regolare ammortamento del mutuo, è possibile richiedere la proroga della sospensione fino al completamento dei 18 mesi.Nel caso in cui sia ripreso il regolare ammortamento del mutuo, con il pagamento di almeno tre rate, è possibile richiedere una nuova sospensione per il periodo di 18 mesi, frazionabile in due sole tranche. Nell'ipotesi di sospensione dal lavoro e riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni. la richiesta può essere reiterata senza limiti.
Domanda di accesso al Fondo per sospensione mutuo
Il modulo è disponibile sul sito del MEF: lo dovete scaricare, poi lo compilate e lo presentate alla vostra banca insieme alla carta d'identità e alla certificazione ISEE in corso di validità (per emergenza Covid questo non sarà necessario fino al 31 dicembre 2023).A seconda del caso per cui si richiede la sospensione del mutuo, occorre allegare:
- la lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa + sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa
- copia del contratto di lavoro scaduto e non rinnovato (in caso di scadenza di contratto di lavoro a tempo determinato con attuale stato di disoccupazione)
- certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave o è invalido civile da 80% a 100%
- per morte del mutuatario basta solo il modello di domanda
Posta un commento