Poi c'è la tassazione delle plusvalenze, non distinta tra plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate perché la riforma della tassazione del capital gain del 2018 ha parificato la tassazione per le due partecipazioni. Stesso discorso per la tassazione di utili e dividendi. Ovviamente c'è anche da pagare l'imposta di bollo.
Questa guida è aggiornata con tutte le novità sulla tassazione dei redditi da capitale e delle rendite finanziarie, comprese le novità 2023 sull'affrancamento di quote di OICR o di polizze vita ramo I e V.
Tassazione rendite finanziarie
Bisogna fare una distinzione tra rendite finanziarie intese come redditi da capitale e capital gain, o plusvalenza; la tassazione dei redditi da capitale e la tassazione delle plusvalenze sono diverse.Cosa sono le rendite finanziarie? Le rendite finanziarie sono di due tipi: i redditi da capitale corrisposti periodicamente come utili e dividendi, rendimenti di azioni e obbligazioni, interessi, ma anche le cessioni di fondi comuni e ETF, e i redditi diversi derivanti da eventi incerti come la vendita di azioni e obbligazioni, ovvero plusvalenze (capital gain), escluse le cessioni di fondi comuni e ETF come detto.
Cosa è il capital gain? Il capital gain è una plusvalenza che deriva dalla vendita di un asset finanziario (azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, certificati ecc...), in altre parole il capital gain è la differenza positiva tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Tassazione redditi da capitale
In questo caso la tassazione sulle rendite finanziarie è passata dal 20% al 26% a partire dal 1 luglio 2014 (investimenti fatti da questa data ma anche i rendimenti maturati in seguito) su alcune tipologie di investimenti, mentre è rimasta al 12,50% per altri:- tassazione redditi da capitale al 26% degli interessi per conti correnti, conti deposito, fondi comuni, gestioni patrimoniali, obbligazioni societarie, Etf, polizze vita e polizze di investimento, azioni e investimenti in Borsa in genere, trading (commodities, oro, forex...), opzioni... ovvero tutti i redditi da capitale (più sotto maggiori dettagli su tassazione dividendi e plusvalenze perchèè dal 2018 ci sono novità importanti)
- tassazione redditi da capitale al 12,50%: buoni fruttiferi postali della CDP, Titoli di Stato (Btp, Bot, Cct) e titoli equiparati emessi da organismi internazionali e obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali (per i quali si è scesi dal 20% al 12,50% proprio dal 1 luglio 2014); attenzione: si rientra nella tassazione di capital gain se i Titoli di Stato sono venduti prima della scadenza, con appunto realizzo di capital gain, e dunque si paga il 26%
- tassazione fondi pensione: con la Legge di Stabilità 2015 è stata alzata dall'11,50% al 20%, come spiegato dettagliatamente nella guida Fondi Pensione: Tassazione Aumentata, anche per le Casse Previdenziali dei Professionisti
Tassazione utili e dividendi
La tassazione di utili e dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa è stata anch'essa oggetto di recente riforma, eliminando anche in questo caso la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.Per sapere cosa riportare in dichiarazione dei redditi e quanto si paga di tasse occorre fare attenzione alle date e ad altri importanti fattori.
Con la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) sono state parificate le partecipazioni qualificate e non qualificate, così che la tassazione di dividendi e utili distribuiti a partire da 1 gennaio 2019 debba seguire queste regole e sia soggetta ad aliquota secca al 26%: il contribuente non deve riportare in dichiarazione dei redditi perché sarà la società a versare la ritenuta d’acconto.
Invece la tassazione progressiva Irpef sarà su base imponibile del 58,14% (esenzione del 41,86%) con applicazione delle ordinarie aliquote Irpef per le società di persone e le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali), mentre per le società di capitali la base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%).
Tassazione capital gain
Dal 1 gennaio 2019 si è completata la riforma della tassazione delle plusvalenze percepite da persone fisiche non in regime di impresa ed è scomparsa la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata per la tassazione delle plusvalenze.Con effetto dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni fatte dal 1 gennaio 2019 (va specificato che per la tassazione di capital gain vale la data di vendita), le plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% come le partecipazioni non qualificate.
Per le plusvalenze prima di tale data, la tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate era al 49,72% se realizzate entro il 31 dicembre 2017, del 58,14% se realizzate nel 2018.
Venendo dunque meno dal 1 gennaio 2019 l'obbligo di distinguere plusvalenze / minusvalenze da partecipazioni qualificate o non qualificate, si può ritenere che possano anche compensarsi.
Tassazione capital gain piena e senza modifiche per le plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato.
Affrancamento quote e azioni OICR e redditi polizze vita con imposta sostitutiva
Per quel che riguarda cessione o rimborso di quote o azioni di OICR e i redditi da polizze vita ramo I (uno) e V (cinque) ci sono alcune novità contenute nell'articolo 27 della Legge di Bilancio 2023:- possibilità di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando tali redditi a imposta sostitutiva con aliquota del 14% sulla differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione delle stesse
- facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando tali redditi a imposta sostitutiva con aliquota del 14% sulla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati
Dunque il contribuente deve fare bene i suoi conti per decidere se attivare questa opzione oppure no, dando comunicazione al proprio intermediario entro il 30 giugno 2023. Se attivata, l'opzione vale per tutte le quote o azioni appartenenti alla medesima categoria omogenea posseduti al 31 dicembre 2022 e alla data di esercizio dell'opzione stessa.
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