Come funziona il pignoramento del conto corrente
Siccome il blocco del conto corrente è un pignoramento presso terzi, ovvero di un bene tenuto da qualcuno per qualcun altro (con il contratto di conto corrente la banca si impegna a tenere i soldi del correntista), la procedura di pignoramento del conto è complessa e con molte particolarità a seconda dei casi.Ad esempio, il blocco del conto corrente di un lavoratore dipendente o di un pensionato non può essere totale, non può esserci il pignoramento di tutti i soldi sul conto, anche se il debito è più alto di quanto è depositato sul conto, diversamente dal pignoramento del conto corrente di un lavoratore autonomo.
Invece se un professionista che fa parte di un'associazione commette reato di evasione fiscale, è possibile il preventivo pignoramento del conto corrente dello studio professionale, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30332 del 4 agosto 2021.
Poi c'è il caso del pignoramento di conto corrente cointestato: i tempi della procedura sono diversi rispetto a quelli del blocco di un conto corrente con un solo intestatario e riguarda solo la quota riferibile al titolare del conto corrente cointestato che ha fatto il debito.
La procedura di pignoramento del conto e di espropriazione dei soldi inizia con la notifica al debitore del titolo esecutivo, che come detto può essere una sentenza, un atto giudiziario o un decreto ingiuntivo. La notifica è inviata anche alla banca, il "terzo" che detiene il bene pignorato (cioè i soldi sul conto corrente), che deve bloccare la somma indicata.
Se si tratta di un debito fiscale con pignoramento del conto chiesto dall'Agenzia delle Entrate non c'è intervento del tribunale e i tempi sono più veloci.
Quando la banca riceve la notifica di blocco del conto corrente del correntista, ci possono essere tre diverse situazioni:
- il conto ha una somma superiore a quella da pignorare come debito: in questo caso si può prelevare dal conto corrente pignorato e fare bonifici sulla parte oltre a quella pignorata; ad esempio, se il debito è di 8000 euro e la disponibilità del debitore è di 10.000 euro si può operare su 2000 euro
- sul conto ci sono meno soldi di quelli pignorati come debito, oppure esattamente la somma pignorata: c'è un totale blocco del conto corrente, non si può prelevare o fare bonifici, si deve attendere l'udienza di assegnazione o l'esito dell'eventuale ricorso
- il conto corrente è in rosso o a zero: il pignoramento sarà su eventuali entrate successive, ad esempio i pagamenti ricevuti dal lavoratore autonomo, oppure stipendio o pensione ma con limiti imposti per legge
Limiti al pignoramento del conto corrente
La legge stabilisce diverse limitazioni al blocco del conto corrente, la più evidente è che se il conto è alimentato da somme non pignorabili come pensione di invalidità, accompagnamento disabili, premio polizza vita, non ci può essere il blocco. Vedasi l'articolo 545 codice di procedura civile sui crediti impignorabili.Il debito personale di un titolare di un conto corrente cointestato non coinvolge gli altri intestatari, può essere pignorata solo la quota parte del debitore e la parte restante può essere utilizzata anche dal debitore. Però le somme versate dopo il pignoramento saranno disponibili tolta la quota parte del debitore pignorato, se il debito non è stato rifondato del tutto.
Più complessa la questione dei limiti al blocco del conto corrente di pensionati e lavoratori dipendenti. In primis, per quel che i riguarda i soldi già depositati sul conto, il limite al pignoramento è pari al triplo dell'importo dell'assegno sociale, somma che dunque deve sempre restare nella disponibilità del correntista pignorato.
Per quel che riguarda gli accrediti futuri, se il pignoramento è dopo l'accredito di pensione o stipendio anche in questo caso non si può pignorare una somma pari al triplo dell'importo dell'assegno sociale, che deve restare disponibile al correntista.
Se invece il pagamento di stipendio o pensione è successivo al blocco oppure contemporaneo, allora i limiti al pignoramento del conto corrente sono i seguenti:
- nella generalità dei casi: non oltre un quinto di quanto pagato a titolo di stipendio o pensione
- crediti verso Stato, Regione, Provincia, Comune: non oltre un quinto di quanto pagato a titolo di stipendio o pensione
- per debiti derivanti da crediti alimentari non versati: pignoramento della somma indicata dal giudice
- più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause): massimo il 50% della base pignorabile
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