17 gennaio 2023

Calcolo Ravvedimento Operoso, Sanzioni e Interessi Legali 2023, Codici Tributo

Il ravvedimento operoso è una scelta del contribuente, che regolarizza volontariamente il pagamento in ritardo delle tasse. Per un corretto calcolo del ravvedimento operoso bisogna aggiungere, oltre alle sanzioni per ogni tipologia di ravvedimento, anche gli interessi legali di mora, che si modificano ogni anno e vanno dunque calcolati diversamente a seconda del periodo.

Come funziona il ravvedimento operoso

Non sono previsti limiti di tempo, quindi finché il Fisco non notifica la violazione il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso. Col ravvedimento operoso il pagamento delle tasse in ritardo (non versate in tutto o in parte) può essere sanato con sanzioni ridotte, calcolate sul numero dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza iniziale.

La sanzione ordinaria per tasse pagate in ritardo viene applicata quando, a seguito di controlli da parte delle autorità fiscali, emergono irregolarità e mancati pagamenti, ed è tanto più alta quanto maggiore è il ritardo nel pagamento:
  • ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno (ovvero 1% al giorno)
  • ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%
  • ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%

Con il ravvedimento operoso si possono pagare in ritardo le tasse sulla casa ma anche Irpef, Irap, Iva, imposta di registro, catastale e ipotecaria, imposte di bollo e successione e altri tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, e si applica anche per pagare in ritardo il bollo auto: attenzione però, non tutte le tipologie di ravvedimento operoso sono disponibili per tutte le tasse.

Calcolo ravvedimento operoso

Il calcolo del ravvedimento operoso si fa sommando la sanzione giornaliera prevista per il tipo di ravvedimento operoso, che dipende sia dai giorni di ritardo del pagamento che dal tipo di tassa a cui si applica il ravvedimento, e gli interessi di mora, calcolati sempre giornalmente.

Sanzioni ravvedimento operoso

  • Sanzione ravvedimento operoso sprint: 0,1% giornaliero se il versamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza iniziale - vale per omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute
  • Sanzione ravvedimento operoso breve: 1,5% (1/10 del minimo) se il versamento avviene tra il 15° e il 30° giorno - vale per omesso versamento di tutti i tributi
  • Sanzione ravvedimento operoso intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) per i pagamenti entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall'omissione - vale per errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti per tutti i tributi
  • Sanzione ravvedimento operoso trimestrale: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari (si può comunque usare il ravvedimento sprint o breve entro i termini previsti) - vale per tutti i tributi
  • Sanzione ravvedimento operoso lungo: 3,75% (1/8 del minimo) se il versamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (cioè, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore) - vale per errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti di tutti i tributi
  • Sanzione ravvedimento operoso lunghissimo: 4,29% (1/7 del minimo) se il versamento avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva - vale per errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti su tutti e soli i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
  • Sanzione ravvedimento operoso ultra annuale: 5% (1/6 del minimo) se il versamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, oppure se non è prevista dichiarazione periodica oltre due anni dall'omissione o dall'errore - vale per errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti su tutti e soli i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
  • Sanzione ravvedimento operoso pvc: 6% (1/5 del minimo) se il versamento avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione ma prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio - vale per errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti su tutti e soli i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (escluse da questo ravvedimento le violazioni di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto e di omessa installazione del misuratore fiscale)

Tassi di interesse di mora ravvedimento operoso

Il tasso di interesse legale varia ogni anno "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno (articolo 1284 comma 1 Codice Civile): nel 2023 è 5,00% - nel 2022 era 1,25% - nel 2021 era 0,01% - nel 2020 era 0,05% - nel 2019 era 0,8% - nel 2018 era 0,3% - nel 2017 era 0,1% - nel 2016 era 0,2%. Se il periodo di ritardo è a cavallo di due anni, bisogna applicare il tasso di mora valido a seconda del giorno.

Anche i tassi di interesse legali sono giornalieri e si applicano dal primo giorno di ritardo nel pagamento fino al giorno del versamento della tassa e delle sanzioni previste (quando le scadenze slittano perché l'ultimo giorno previsto è festivo, il calcolo inizia e si conclude alle nuove scadenze).

Codici tributo ravvedimento operoso

Questi i codici tributi da usare per il pagamento del ravvedimento operoso, a seconda della tassa o della sanzione:
  • 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
  • 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
  • 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap
  • 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
  • 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
  • 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
  • 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
  • 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
  • 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
  • 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
  • 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
  • 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
  • 8907 - Sanzione pecuniaria Irap
  • 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
  • 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
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