02 maggio 2022

Unioni Civili e Coppie di Fatto: Differenze, Diritti Patrimoniali e Altri Aspetti Legali

Diritti e doveri nella coppia di fatto (o convivenza di fatto) e nell'unione civile sono ora regolati quasi interamente dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, più comunemente nota come Legge Cirinnà, che oltre a introdurre la fattispecie stessa dell'unione civile ha regolato in maniera più precisa alcune importanti questioni relative alla convivenza, da troppi anni in una sorta di "limbo normativo".

Vediamo dunque in questa guida le differenze tra unioni civili e coppie di fatto, i diritti e i doveri dei partner, dei conviventi, in particolare come sono regolate questioni economiche fondamentali quali la comunione o la separazione dei beni, l'eredità, il diritto di abitazione ed altri aspetti.

Coppia di fatto e unione civile, differenze

La Legge Cirinnà ha regolato molti aspetti legali delle convivenze di fatto ed ha introdotto la nuova forma giuridica dell'unione civile.

L'unione civile è solo tra persone dello stesso sesso, maggiorenni, non legate da vincoli di parentela, che decidono di rendere una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e a due testimoni, come un matrimonio civile insomma, il cui atto viene conservato nei Registri dello Stato Civile.

In una unione civile i due partner sono tenuti alla coabitazione, alla reciproca assistenza, concordano l'indirizzo della vita familiare e stabiliscono la residenza della famiglia. Come nel caso di matrimonio, i partner di un'unione civile possono decidere che il cognome di uno dei due sia comune a entrambi.


In caso di unione civile si ha diritto a tutte le stesse prestazioni assistenziali di una coppia unita in matrimonio, come precisato dalla circolare INPS n° 84 del 5 maggio 2017.

In definitiva, l'unione civile è equiparata al matrimonio per quel che riguarda l'accesso a aiuti pubblici, agevolazioni, bonus: ad esempio anche in caso di unione civile si può accedere alle detrazioni fiscali per coniuge a carico.

Invece la coppia di fatto è una convivenza more uxorio, possibile ovviamente per persone dello stesso sesso o di sesso diverso, che abbiano un legame affettivo e di reciproca assistenza. Non c'è alcun atto ufficiale, basta che i dati di entrambi siano inseriti nello stesso Stato di Famiglia, e ovviamente il cognome dei partner rimane distinto; anche per le coppie di fatto vige la reciproca assistenza e la coabitazione.

Per quel che riguarda l'accesso a sostegni e aiuti pubblici, detrazioni, bonus e simili, purtroppo per le coppie di fatto va segnalato che ci sono limitazioni rispetto a matrimonio e unione civile, anche se comunque la tendenza è quella di darne sempre più accesso anche ai conviventi more uxorio: ad esempio anche le coppie di fatto, se stabili da almeno due anni, possono accedere al Fondo di Garanzia per Mutui Agevolati.

Molto importante precisare che l'unione civile stabilisce la comunione dei beni, anche se ovviamente i due partner possono decidere per la separazione dei beni come nel matrimonio. Invece in una coppia di fatto i due conviventi non possono richiedere la comunione dei beni, al massimo tramite il contratto di convivenza possono stipulare accordi di natura patrimoniale, come spiegato più in basso nell'apposito paragrafo.

Lo scioglimento di un'unione civile avviene se uno dei due partner ottiene il cambio di genere all'anagrafe, per morte di uno dei due partner, per richiesta di sciogliere l'unione fatta anche da uno solo davanti l'Ufficiale di Stato Civile.

Nel caso di coppia di fatto il contratto di convivenza può venire risolto consensualmente, ma ognuno dei due partner può recedere liberamente; ovviamente la coppia di fatto viene automaticamente meno in caso di matrimonio o unione civile tra i due o con altre persone.

Sia le coppie di fatto che le unioni civili possono sfruttare Legge Bersani e RC Familiare per ereditare la classe di merito dell'assicurazione auto o moto.

Il contratto di convivenza per la coppia di fatto

Anche questo elemento è stato finalmente regolato con una certa precisione dalla Legge Cirinnà del 2016, mettendo fine all'incertezza normativa degli anni precedenti.

unioni civili coppie di fatto Il contratto di convivenza tutela i diritti delle coppie di fatto, ma non tutti: ad esempio sì il diritto di abitazione, il diritto a versare mensilmente una somma al convivente, la comunione dei beni tra conviventi, ma non i diritti successori e l'eredità: se qualcuno vi dice che si possono inserire, rispondetegli che invece il giudice annullerebbe la scrittura.

Comunque, a prescindere dal contratto di convivenza, ai partner di una coppia di fatto sono riconosciuti i diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l'eventuale decesso del convivente proprietario, come spiegato più sotto nel paragrafo sui diritti successori.

Estremamente importante specificare che con la circolare INPS 84-2017 è stato chiarito che il contratto di convivenza è necessario per l'assegno al nucleo familiare per una coppia di fatto, questo perchè si tratta di un sostegno dipendente dal reddito del nucleo familiare. Verosimilmente si ritiene che il contratto di convivenza per la coppia di fatto sia necessario anche per l'accesso ad altri sostegni che dipendono dal reddito.

Il contratto di convivenza non è un obbligo per una coppia di fatto, ma - come precisa l'articolo 50 della Legge Cirinnà - serve a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i due partner, visto che come detto più sopra per le coppie di fatto non è prevista in automatico la comunione dei beni, che deve essere specificatamente richiesta dai due conviventi.

Il contratto di convivenza deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta e può essere aggiornato quando se ne sente la necessità, anzi può avere una clausola che stabilisca che ogni anno si riconsiderino alcuni aspetti, per essere sicuri e non avere dubbi su eventuali cambiamenti economici avvenuti nel mentre.

Il contratto di convivenza si può sciogliere solo per reciproco consenso dei due partner o anche per volontà unilaterale, come lo stesso regime di coppia di fatto: non può dunque avere una clausola che ne preveda lo scioglimento nel caso si verifichi una qualsivoglia condizione o per "scadenza dei termini temporali". Inoltre il contratto di convivenza per la coppia di fatto non può avere una clausola penale per la rottura della convivenza, anche se c'è la possibilità di inserire alcune tutele per il convivente abbandonato.

La comunione dei beni nella coppia di fatto

Come detto la comunione dei beni per le coppie di fatto non è automaticamente applicabile, quindi chi la vuole (per determinare che gli acquisti compiuti nel corso della convivenza siano accomunati in via generale) deve rivolgersi ad uno strumento contrattuale di diritto civile che stabilisca la proprietà comune dei beni acquistati durante la vita comune: si tratta del contratto di convivenza di cui abbiamo appena parlato.

NB: il conto corrente cointestato è indipendente dalla scelta di comunione o separazione dei beni, si può sempre fare.

C'è però da dire che buona parte della giurisprudenza (le sentenze dei tribunali) e la dottrina hanno più volte stabilito che vale il "principio dell'apparenza giuridica della comunione degli acquisti e della comune responsabilità".

In sostanza vuol dire che in certi casi è possibile applicare, per la tutela dei diritti di terze parti che in buona fede hanno contratto con uno dei due componenti la coppia di fatto considerandolo coniuge, il concetto di solidarietà tra conviventi per l’assunzione di obbligazioni nell'interesse della famiglia: in simili casi si estende la disciplina della comunione dei beni anche se non c'è stato contratto apposito.

Coppia di fatto e unione civile: eredità e diritti successori

La questione dei diritti successori nelle coppie di fatto (eredità) è molto importante. Possiamo dire che per legge, a differenza di chi si è sposato, i conviventi di fatto non sono né legittimari né successibili necessari. Solo il testamento o la donazione indiretta possono regolare eredità e diritti successori in una coppia di fatto, ma occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti.

Diversa invece la situazione dell'eredità nelle unioni civili, a cui la Legge Cirinnà dà dei diritti in più in quanto l'unione civile è considerata vicina a un matrimonio: al convivente superstite spetta, come al coniuge superstite, la parte "legittima" dell'eredità, pari al 50%. Il restante 50% va ad eventuali figli.

Dunque per regolare l'eredità ed i diritti successori in una coppia di fatto si deve fare il testamento, ma attenzione! Se ci sono altri eredi legittimi occorre che i diritti di costoro siano tutelati per primi.

All'interno del testamento in una coppia di fatto infatti è possibile destinare la cosiddetta "disponibile", senza però ledere i diritti dei legittimari, cioè coloro a quali spetta una quota di eredità direttamente per legge.

Ci sarebbe poi anche la soluzione della donazione indiretta, anche se si deve specificare che dopo la morte del convivente i suoi legittimi eredi potrebbero far valere l'apposizione di riduzione per reinserire quei beni all'interno della massa ereditaria.

La Legge Cirinnà prevede una tutela per il partner superstite in caso di coppia di fatto, che può restare ad abitare nella casa che era di proprietà del partner deceduto "due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni" [cfr articolo 1 comma 43]. Il diritto decade di successivo matrimonio, unione civile o coppia di fatto del superstite, oppure se lo stesso non risiede più stabilmente nell'abitazione.
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